Le risposte alle domande più comuni
Le domande che ci arrivano ogni giorno da officine, falegnamerie e carpenterie.
Qualificano i beni nuovi degli Allegati IV e V della Legge 199/2025, interconnessi al sistema aziendale. Tra le macchine utensili rientrano torni CNC, fresatrici CNC, centri di lavoro, laser, presse, cesoie e piegatrici a controllo numerico. Le macchine manuali o con solo visualizzatore DRO non qualificano senza un upgrade al controllo numerico.
No. L'agevolazione riguarda solo i beni nuovi acquistati e completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Una macchina già in azienda dal 2024 non rientra.
In Campania, Calabria, Puglia e Sicilia una piccola impresa arriva al 60%, una media al 50%, una grande al 40%. In Basilicata, Molise e Sardegna le aliquote sono 50/40/30%. In Abruzzo 35/25/15%.
Sì. Il cumulo è ammesso dal comma 431, a condizione che il sostegno non copra le stesse quote di costo. La base dell'Iperammortamento si calcola al netto del credito ZES e del contributo Sabatini.
La cessione anticipata fa decadere il beneficio, salvo sostituzione con un bene di caratteristiche analoghe o superiori che mantiene l'interconnessione. Per la ZES il vincolo di mantenimento è di 5 anni.
Prima. La comunicazione preventiva va inviata prima dell'ordine. Solo dopo l'esito positivo del GSE si procede all'ordine e poi alla comunicazione di conferma, una volta versato l'acconto del 20%.
No. Il decreto attuativo del 4 maggio 2026 ha escluso i canoni software in abbonamento, perché non generano un bene ammortizzabile. È ammesso il software acquistato in licenza o proprietà compreso nell'Allegato V.
Sì, dopo il DL 38/2026. Il vincolo Made in UE è stato soppresso con effetto retroattivo al 1° gennaio 2026 per i beni degli Allegati IV e V. Resta solo per i moduli fotovoltaici.
Significa che la macchina scambia dati bidirezionali con il gestionale di fabbrica tramite protocolli come OPC-UA o Modbus, ed è identificata univocamente sulla rete. È una delle cinque caratteristiche obbligatorie.
Sì. Per il leasing l'obbligo dell'acconto del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto e l'ordine del concedente al fornitore.
Il 15 novembre 2028, con una proroga di 20 giorni per eventuali integrazioni richieste dal GSE.
No. La maggiorazione rileva solo ai fini delle imposte sui redditi (IRES o IRPEF), non ai fini IRAP.
La perdita dei requisiti durante il periodo di fruizione comporta la decadenza per le quote non ancora maturate e il recupero delle somme già dedotte, con interessi.
La maggiorazione genera quote deducibili che riducono il reddito. Se l'impresa è in perdita, la deduzione concorre a formare o aumentare la perdita fiscale riportabile negli esercizi successivi.
Il costo varia in base alla complessità e al valore del bene, in genere da poche centinaia a qualche migliaio di euro. Con il decreto attuativo è obbligatoria per qualsiasi importo.